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Aggiornamento albo giudici popolari della Corte d'Assise e della Corte d'assise d'Appello: Iscrizioni.

Servizio Attivo
In ogni Comune una Commissione composta dal Sindaco e da due consiglieri
comunali predispone due distinti elenchi di cittadini residenti nel proprio Comune in
possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di Giudice Popolare nelle
Corti di Assise e nelle Corti d'Assise di Appello. I cittadini in possesso dei requisiti
di legge possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo.


A chi è rivolto

I cittadini in possesso dei requisiti di legge possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo.

Descrizione

In ogni Comune una Commissione composta dal Sindaco e da due consiglieri
comunali predispone due distinti elenchi di cittadini residenti nel proprio Comune in
possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di Giudice Popolare nelle
Corti di Assise e nelle Corti d'Assise di Appello. I cittadini in possesso dei requisiti
di legge possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo.

Come fare

Istanza di parte presentata entro il 31 luglio degli anni dispari.

Cosa serve

Per le Corti di Assise serve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
Per le Corti di Assise di Appello serve essere in possesso dei requisiti stabiliti per
l’iscrizione nell’Albo dei Giudici popolari per le Corti di Assise, ma il titolo di
studio richiesto in questo caso è quello di scuola media di secondo grado, di
qualsiasi tipo.
Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:
- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti
all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche
se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica:
- i Ministri e i Sottosegretari di Stato;
- i membri del Parlamento;
- i Commissari delle regioni;
- i componenti gli organi delle regioni preveduti dall'art. 121 della Costituzione o gli
organi corrispondenti previsti dagli statuti regionali speciali;
- i prefetti delle province.

Cosa si ottiene

Aggiornamento albo giudici popolari della Corte d'Assise e della Corte d'assise d'Appello: Iscrizioni.

Tempi e scadenze

Entro il 30 ottobre: compilazione degli elenchi;
15 novembre pubblicazione degli estratti degli elenchi;
1 dicembre restituzione al Tribunale degli elenchi pubblicati

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

La domanda può essere presentata all’ufficio dei servizi demografici direttamente
dal cittadino o inviata tramite fax al n. 0346-74456 o via e-mail all’indirizzo di posta
elettronica certificata comune.onore@pec.regione.lombardia.it allegando la
fotocopia di un documento di riconoscimento.

Riferimenti Normativi

Legge n. 405 del 5 maggio 1952 "Ammissione delle donne a partecipare
all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei tribunali per minorenni".
Legge n. 287 del 10 aprile 1951 "Riordinamento dei giudici di assise".
DPR n. 273 del 28 luglio 1989.

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Documenti allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 01/12/2022


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