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ROVETTA

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Castione Della Presolana

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Fino Del Monte

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Songavazzo

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24020 Rovetta (BG)
Tel. 034672004
Fax. 034674238
P.IVA. 00338710163

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AUTOCERTIFICAZIONE E INDICAZIONI UTILI

Area UFFICIO ANAGRAFE

Autocertificazione e indicazioni utili

DEMOGRAFICO- STATO CIVILE- ELETTORALE-LEVA

LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA.... L'AUTOCERTIFICAZIONE

"Rendere più semplici, rapidi e trasparenti i rapporti tra i cittadini e le Pubbliche Amministrazioni", questo è l'obiettivo delle ultime disposizioni legislative, conosciute come "legge Bassanini", raccolte nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

La riduzione dei tempi, le procedure semplificate e la minore burocrazia sono i vantaggi di cui beneficiano sia i cittadini che l'amministrazione pubblica stessa.

Le novità più rilevanti introdotte dalla riforma sono sicuramente:

Le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Servizi Pubblici non potranno più richiedere certificati ai cittadini e dovranno obbligatoriamente accettare le autocertificazioni, la possibilità (è il cittadino a scegliere) di sostituire il “certificato” con, l’autocertificazione, una dichiarazione firmata

  • la possibilità (e il cittadino a scegliere) di sostituire il "certificato" con una dichiarazione firmata dall'interessato, senza la necessità di autentica della firma;
  • l'ampliamento della casistica dove e' possibile ricorrere all'autocertificazione, l'acquisizione d'ufficio, da parte della Pubblica Amministrazione, di tutta la documentazione occorrente ai fini dell'istruttoria del procedimento amministrativo e non dimentichiamo, un notevole risparmio di denaro, in quanto "l'autocertificazione" contrariamente al certificato, non costa nulla.
    Presso tutti gli uffici comunali è stata predisposta l'apposita modulistica ed in particolare, presso i servizi demografici è possibile ritirare fac-simili di stampati per l'autocertificazione, anche se la dichiarazione può essere scritta su un qualsiasi foglio di carta.

1 - L' AUTOCERTIFICAZIONE.

Su un semplice foglio di carta si può dichiarare la propria posizione sostituendo definitivamente il certificato.

Sono comprovati con dichiarazioni, i seguenti stati, qualità personali e fatti ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000

  • data e luogo di nascita
  • residenza
  • cittadinanza
  • godimento dei diritti civili e politici
  • stato civile
  • stato famiglia
  • esistenza in vita
  • nascita del figlio.
  • decesso del coniuge, genitore, figlio
  • obblighi militari
  • iscrizione in albi registri o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione
  • appartenenza a ordini professionali
  • titolo di studio, esami sostenuti
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, abilitazione, formazione aggiornamento o qualificazione tecnica
  • situazione reddituale o economica
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi
  • possesso e numero di codice fiscale, partita I.V.A. e qualsiasi dato presente nell'archivio del- l'anagrafe tributaria
  • stato di disoccupazione -qualità di pensionato e categoria di pensione- di studente- di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore , di curatore e simili
  • iscrizione presso associazioni -posizioni relative agli obblighi militari, comprese quelle del foglio matricolare
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di misure di prevenzione
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
  • qualità di vivenza a carico tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato

LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTI DI NOTORIETÀ
può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza. Tutti i fatti, stati e qualità personali, riferito anche ad altri soggetti, di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, non compresi nell’elenco delle autocertificazioni sopra riportato, possono essere sostituiti in via definitiva con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000. Quando si presenta agli uffici pubblici o a gestori di servizi pubblici, la firma non deve essere autenticata, sarà sufficiente firmare davanti al funzionario incaricato al ritiro, oppure allegare fotocopia di un documento di identità.

3 –ISTANZA DIRETTA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .
LA FIRMA sulle istanze rivolte alla Pubblica Amministrazione,ivi comprese le domande di partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo, nonchè a esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali o ai gestori di pubblici servizi, anche se contenenti dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, non deve più essere autenticata. L'istanza deve essere sottoscritta in presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione o, se preferibile, allegando la fotocopia (non autenticata) di un documento di identità valido.

4 - LA COPIA AUTENTICA
può essere fatta dal responsabile del procedimento, su esibizione dell'originale. ln questo caso la copia autentica può essere utilizzata solo ne procedimento in corso.

5 - L' AUTENTICAZIONE DI COPIA
può essere sostituita dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto' di notorietà resa dall'interessato, che vale a tutti gli effetti in luogo dell'autentica di copia.

6 - LE FOTOGRAFIE
che servono per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dall'ufficio che rilascia il documento. È necessario presentarsi personalmente. La legalizzazione della foto può essere fatta anche dal dipendente incaricato dal Sindaco. La legalizzazione di foto deve essere prevista espressamente da una disposizione legislativa

7 - I DOCUMENTI D'IDENTITÀ POSSONO SOSTITUIRE UN CERTIFICATO
I dati contenuti nella carta d'identità (ed in altri documenti di riconoscimento come la Patente), possono sostituire i certificati dei dati in essi attestati. Il documento deve essere prodotto in originale, deve essere valido e i dati in esso attestati non devono aver subito variazioni. In caso di esibizione di documento che ha subito variazioni si applicano le sanzioni previste dall' art. 489 del Codice Penale che punisce l'uso di un atto falso.

8 - TUTTE LE ISTANZE E LE DICHIARAZIONI
da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax o in via telematica. LA TRASMISSIONE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEI DOCUMENTI TRAMITE FAX, o altro mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento. non deve essere seguita da quella del documento originale per posta.

9 – CITTADINI STRANIERI
I cittadini appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea potranno effettuare tutte le autocertificazioni al pari dei cittadini italiani.
I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in tutti i casi in cui debbano comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di Uffici Pubblici in Italia.

10 - DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO
equipollenti alla carta d'identità, che possono quindi essere esibiti in luogo della stessa, sono:

  • · il passaporto
  • · la patente di guida
  • · la patente nautica
  • · il libretto di pensione
  • · il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici o il porto d'armi
  • · le tessere di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciate dall'Amministrazione dello Stato.

CARTA D'IDENTITÀ
La carta d'identità viene rilasciata ai cittadini di età superiore ai 15 anni, ha validità di cinque anni ed equivale al passaporto di fini dell'espatrio negli Stati membri della Comunità Europea ed in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali.

Per il rilascio o rinnovo l'interessato deve presentarsi personalmente allo sportello dell'Anagrafe
con tre fotografie recenti a mezzo busto e senza cappello, il costo è di

  • Euro 5,42 in caso di rilascio e rinnovo,
  • Euro 10,58 per furto, smarrimento e deterioramento.

Il rinnovo può essere effettuato a decorrere dal 180° giorno precedente alla scadenza.
Per il cittadino minorenne (da 15 a 18 anni), ai fini della validità per l'espatrio, chi esercita la potesta genitoriale dovrà sottoscrivere la dichiarazione che lo stesso non si trova in alcuna condizione che impediscono il rilascio del documento.
L’indicazione dello stato civile potrà essere riportata solo su espressa richiesta del titolare.

PASSAPORTO
È il documento che consente l'ingresso in tutti i Paesi e cui governi sono riconosciuti dalla Repubblica Italiana. Ha durata di dieci anni. Tutti i cittadini, senza limite di età, possono richiederlo, salvo coloro che si trovano in determinate condizioni previste dalla legge.

Per i minori di anni sedici si può richiedere l'iscrizione sul passaporto di uno o di entrambi i genitori.

Per ottenere il passaporto occorre presentare:

  • domanda al Questore di Bergamo (su apposito modulo disponibile presso l'ufficio anagrafe);
  • 2 fotografie formato tessera;
  • versamento sul c/c postale n. 414243 intestato alla Questura di Bergamo; di € 5,35 (per libretti di pag. 32) o di € 6,55 (per libretti di pag. 48);
  • marca amministrativa da euro 30,99;
  • assenso del coniuge nel caso di presenza di figli minori;
  • per rilascio del passaporto a minore di anni 18 richiesta firmata dagli esercenti la podestà, documento d'identità valido ai fini del riconoscimento.

IL DOCUMENTO PER L'ESPATRIO DI MINORI
deve essere richiesto all'Ufficio Anagrafe del Comune e vidimato dalla Questura di Bergamo. L'istanza deve essere sottoscritta dai genitori o da coloro che esercitano la patria potestà. sul minore; anche in questo caso, le firme non devono essere autenticate. L'istanza deve essere sotto- scritta in presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione o, se preferibile, allegando la fotocopia (non autenticata) di un documento di identità, valido, dei richiedenti.

11 - LE FIRME DI PIÙ PERSONE
su un unico documento possono essere apposte anche separatamente ed .in momenti diversi. In questo caso, qualora l'autentica della firma sia soggetta all'imposta di bollo, saranno necessarie tante marche da bollo quanto sono le firme da autenticare.

12 – VALIDITA’ TEMPORALE DEI CERTIFICATI
I CERTIFICATI che attestano stati e fatti personali che con il tempo non subiscono variazioni, come la NASCITA, MORTE, TITOLO Di STUDIO, NON HANNO PIÙ SCADENZA.

GLI ALTRI CERTIFICATI, ad esclusione quindi dì quelli sopraindicati, HANNO VALIDITA' PER SEI MESI, salvo che disposizioni normative specifiche non prevedano una validità superiore. l certificati anagrafici e di stato civile possono essere presentati alla Pubblica Amministrazione, anche oltre i termini di validità, mediante dichiarazione dell'interessato, da rendersi in calce al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Tutte queste "innovazioni" riguardano il cittadino nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Per Pubblica Amministrazione s'intendono tutti gli Enti pubblici e gli esercenti pubblici servizi come Enel, Telecom, Poste, Ferrovie dello Stato, ecc. e ai privati che vi consentano. Per cittadino s'intende il cittadino italiano e dell'Unione Europea ed extracomunitario.
Il rifiuto da parte degli impiegati o dei funzionari pubblici ad accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà; la richiesta di certificati o di atti di notorietà nel caso in cui la legge prevede .l'obbligo di accettare la dichiarazione sostitutiva; il rifiuto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l' esibizione di un documento di riconoscimento;
costituiscono una violazione dei doveri d'ufficio, per i quali sono previste sanzioni disciplinari, fino alla denuncia nei casi più gravi.


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