Regolamento per la raccolta dei funghi epigei Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento in attuazione dell'art. 2 della L.r.2316197 no24, disciplina la raccolta di tutte le specie di funghi epigei che crescono nelle aree silvo-pastorali dei Comuni Soci del Consorzio Forestale Presolana. Art. 2 Tipologie dei raccoglitori ~ In relazione al regime autorizzativo previsto da questo regolamento per la raccolta dei funghi , sono considerate le seguenti categorie di raccoglitori: -residenti: i cittadini regolarmente iscritti nei registri dell'anagrafe dei Comuni di cui all'art. 1 -proprietari forestali: tutti i cittadini residenti e non, in possesso di titolo comprovante la proprietà di terreni boscati ai sensi della L.r. 8176, compresi nelle territorialità dei Comuni di cui all'art.1 -proprietari di seconde case: tutti i cittadini non residenti in possesso di titolo comprovante la proprietà di seconde case (soggetto passivo ICI) comprese nelle territorialità dei Comuni di cui all'art.1 . -familiari: persone della stessa famiglia con legame di parentela di 1° grado altri: i cittadini non compresi nelle tipologie precedenti Il presente regolamento estende la sua validità anche ai disabili ed ai raccoglitori per motivi di studio Art. 3 Modalità e limitazioni In tutto il territorio dei Comuni consorziati, la raccolta dei funghi è consentita secondo le seguenti modalità: a) raccolta è limitata ai soli corpi fruttiferi fuori terra; b) b) la raccolta è consentita dall'alba al tramonto c) la raccolta giomaliera non potrà eccedere i 3 k per ogni raccoglitore salvo che tale limite sia superato da un unico esemplare; la limitazione di peso non si applica ai carpofori di AnnilJaria mellea { chiodino); d) i funghi raccolti dai minori di 10 anni concorrono a formare il quantitativo massimo della persona adulta che li accompagna e) la raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale senza l'impiego di alcun attrezzo ausiliario, fatta salva I'asportazione dei corpi fruttiferi di ArmilJaria mellea per i quali è consentito il taglio del gambo; f) è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste l'obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli Ispettorati micologici; tali esemplari dovranno essere mantenuti separati da quelli riconosciuti eduli; g) il trasporto deve essere effettuato mediante contenitori rigidi ed areati, atti a consentire la corretta conservazione igienica dei corpi fruttiferi; h) la raccolta è vietata nei terreni di pertinenza degli immobili destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi. salvo che ai proprietari; i) la raccolta è vietata nelle aree di nuovo rimboschimento, fino a che non siano trascorsi undici.ci anni dalla messa a dimora delle piante; I) la raccaffa-è-vìefà~-nelle aree osservatorio, rappresentative della microflora locale interdette alla raccolta da parte di chiunque per un periodo di tre anni e destinate alla osservazione specifica ed alla divulgazione all'aperto delle specie fungine ivi presenti. Tali aree saranno opportunamente segnalate sul territorio ed individuate con decreto del Sindaco; m) e' vietata la raccolta di ovuli chiusi di Ammanita caesarea (ovulo buono); n) e' vietata la distruzione volontaria di funghi di qualsiasi specie; o) e' vietato danneggiare lo strato umifero del terreno e l'apparato radicale della vegetazione, p)altresì vietata la raccolta, I'asportazione e la movimentazione dei muschi, dello strato umifero e del terriccio in genere; Art. 4 Raccolta sui fondi in proprietà in gestione La raccolta dei funghi effettuata da proprietari di terreni .boscati ed usufruttuari, conduttori di : fondi boscati ed i loro famigliari, su terreni per i quali hanno valido titolo di disponibilità è l consentita gratuitamente e senza tesserino, rispettando le quantità massime stabilite dalla legge. l La raccolta potrà eventualmente essere esercitata esclusivamente dai titolari a condizione che il l fondo venga delimitato con apposita tabellazione : Art. 5 Permessi e ambiti di raccolta l Nel territorio dei Comuni consorziati , la raccolta dei funghi è consentita: a) limitatamente alla raccolta nell'ambito dei Comuni di residenza: b} gratuitamente e con il possesso dell'apposito permesso i proprietari di _seconde case, ubicata la proprietà; c} a pagamento con apposito permesso di raccolta, sotto forma di tesserino annuale per le categorie di cui ai punti a) e b che effettuano la raccolta al di fuori del Comune di residenza o di ubicazione della proprietà; d) a pagamento con apposito permesso dì raccolta, sotto forma di tesserino a vidimazione annuale o dì biglietto con validità giomaliera o settimanale per le restanti categorie al Consorzio Forestale Presolana o dai Comuni consorziati, o inviato a domicilio del richiedente a mezzo del servizio postale - La richiesta del tesserino a pagamento dovrà essere accompagnata da: versamento su bollettino di conto corrente postale in base ai costi vigenti,generalità, indirizzo e codice fiscale del richiedente tesserino AI fine del controllo da parte degli agenti preposti è opportun che il permesso sia ben ben visibile su indumento indossato dal raccoglitore potrà essere utilizzata la ricevuta di versamento che le verrà riportato il periodo di raccolta. Art. 6 Costo dei permessi di raccolta A compenso del mancato reddito dei terreni vocati alla produzione fungina, i costi dei permessi annuali (anno solare), giornalieri e settimanali, di cui alla lettera c) e d) dell'art. 5, sono deliberati con separato prevedimento. il costo di ulteriori permessi annuali da parte di familiari è ridotto del 25%. il permesso è gratuito per i portatori di handicap (Legge n° 104 del 5/2/92) e raccoglitori per motivi di studio in possesso dell'attestato di cui al D.M. 686/96. Per i biglietti settimanali e giornalieri acquistati cumulativamente (minimo 10 biglietti) da operatori turistici per le loro attività promozionali, è prevista una riduzione del 30%. Art. 7 Formazione e aggiornamento Il Consorzio Forestale Presolana svilupperà corsi di aggiornamento finalizzati al riconoscimento delle specie fungine ed alle problematiche della prevenzione dalle intossicazioni, monche altre modalità di informazione e formazione mediante divulgazione di opuscoli illustrativi ed altro materiale didattico . Art. 8 Destinazione degli introiti I proventi derivanti dal rilascio dei permessi, al netto delle spese di gestione del presente regolamento, sono destinati alla realizzazione di opere di riqualificazione e tutela ambientale nonché di iniziative culturali e scientifiche, attività promozionali e di incentivazione legate all'utilizzo dei prodotti del sottobosco. Art. 9 Vigilanza La vigilanza sull'applicazione e sul rispetto del presente Regolamento è affidata agli agenti ed . Ufficiali del Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale, alle guardie venatorie, agli organi --- di polizia locale montana e rurale, alle guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 29/12/1980, n .105 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica" ed ai dipendenti del Consorzio Forestale, della Provincia, dei Comuni e degli Enti di gestione in possesso della qualifica di agenti di polizia giudiziaria. Art. 10 Sanzioni Sono previste dall'art. 9 della L.R.24/97, oltre alla revoca del tesserino autorizzativo per l'anno in corso Il compimento di qualunque illecito comporta sempre la confisca dei funghi raccolti .v -- Art.11 Entrata in vigore , Il presente Regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione. Copia del presente Regolamento è trasmessa alla Regione Lombardia, alle Provincie di Bergamo e Brescia, al Coordinamento Provinciale di Bergamo ed a quello distrettuale di Breno del Corpo Forestale dello Stato Art. 12 Gestione del Regolamento Il presente Regolamento verrà gestito da parte del Consorzio Forestale Presolana. Art.13 Norme di rinvio AI fine dell'applicazione del presente Regolamento per tutto quanto in esso non espressamente indicato si applicano le norme della Legge 23 Agosto 1993 no352 e della Legge Regionale 23 --- giugno 1997 n.24. COSTI PER LA RACCOLTA IN BASE AL NUOVO REGOLAMENTO RESIDENTI 10 euro; SU TUTTO IL TERRITORIO DEL CONSORZIO FORESTALE GRATUITO SE SOLO SUL TERRITORIO COMUNALE ROPRIETARI DI SECONDE CASE 10 euro; SU TUTTO IL TERRITORIO DEL CONSORZIO FORESTALE GRATUITO SE SOLO SUL TERRITORIO COMUNALE
PROPRIETARI TERRENI FORESTALI E LORO familiari ANNUALI (Art. 5, lettera c) 10 euro; SU TUTTO IL TERRITORIO DEL CONSORZIO FORESTALE GRATUITO SE SOLO SUL TERRITORIO COMUNALE ALTRI (art. 5 lettera d) ANNUALE 52 euro; BIGLIETTO GIORNALIERO 5 euro; BIGLIETTO SETTIMANALE 16 Euro;